Territorialità della cura

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In seguito alla promulgazione della Legge 180 e al superamento dei manicomi si è affermato in Italia il cosiddetto principio di territorialità della cura.

Esso stabilisce che la presa in carico dei servizi di salute mentale deve essere effettuata presso il territorio di residenza o comunque di provenienza dell’interessato, onde evitare un eccessivo e inutile sradicamento del malato psichico dal proprio territorio, con conseguenti enormi difficoltà nella ricollocazione del medesimo una volta terminate le cure.

L’ambito territoriale costituisce la sede privilegiata per affrontare i problemi della salute, della cura, della riabilitazione delle persone con disturbi mentali, per il fatto che nel territorio è possibile creare un efficace sinergia tra i diversi servizi sanitari, tra questi e i servizi sociali, tra le istituzioni e la comunità per il fine fondamentale dello star bene delle persone.

Il principio di territorialità della cura è coerente al dettato costituzionale sancito dalla legge n. 833 del 1978, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale: “la tutela della salute mentale, privilegiando il momento preventivo e inserendo i servizi psichiatrici nei servizi sanitari generali in modo da eliminare ogni forma di discriminazione e di segregazione, pur nella specificità delle misure terapeutiche, e da favorire il recupero e il reinserimento sociale dei disturbati psichici” (art. 2, punto 8).