Differenze tra le versioni di "Associazioni di volontariato"

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Sono state introdotte nell’ordinamento italiano dalla Legge 266/1991 e in seguito parificate alle Onlus. In base al Codice del Terzo Settore sono Enti del Terzo Settore e pertanto devono presentarne le caratteristiche essenziali, quindi l’assenza di fini di lucro e lo svolgimento in via principale o esclusiva di un’attività d’interesse generale.
 
Sono state introdotte nell’ordinamento italiano dalla Legge 266/1991 e in seguito parificate alle Onlus. In base al Codice del Terzo Settore sono Enti del Terzo Settore e pertanto devono presentarne le caratteristiche essenziali, quindi l’assenza di fini di lucro e lo svolgimento in via principale o esclusiva di un’attività d’interesse generale.
  
Devono essere composte da non meno di sette persone fisiche e possono ammettere come soci anche altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro ma questi non devono superare il 50% delle Organizzazioni di Volontariato socie.
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Devono essere composte da non meno di sette persone fisiche e possono ammettere come soci anche altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro ma questi non devono superare il 50% delle Organizzazioni di Volontariato sociale.
  
 
Possono avvalersi del lavoro dipendente o autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta, ma il numero dei lavoratori non può superare il 50% dei volontari.
 
Possono avvalersi del lavoro dipendente o autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta, ma il numero dei lavoratori non può superare il 50% dei volontari.

Versione attuale delle 11:12, 25 ott 2023

Le associazioni di volontariato sono enti finalizzati a svolgere attività di interesse generale in favore di terzi avvalendosi in modo prevalente del volontariato dei propri associati.

Sono state introdotte nell’ordinamento italiano dalla Legge 266/1991 e in seguito parificate alle Onlus. In base al Codice del Terzo Settore sono Enti del Terzo Settore e pertanto devono presentarne le caratteristiche essenziali, quindi l’assenza di fini di lucro e lo svolgimento in via principale o esclusiva di un’attività d’interesse generale.

Devono essere composte da non meno di sette persone fisiche e possono ammettere come soci anche altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro ma questi non devono superare il 50% delle Organizzazioni di Volontariato sociale.

Possono avvalersi del lavoro dipendente o autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta, ma il numero dei lavoratori non può superare il 50% dei volontari.