Differenze tra le versioni di "Residenza per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza"
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− | Si tratta di strutture residenziali con funzioni terapeutico-riabilitative e socio-riabilitative, con permanenza transitoria ed eccezionale. Difatti, l'internamento in REMS è applicabile "solo nei casi in cui sono acquisiti elementi dai quali risulti che è la sola misura idonea ad assicurare cure adeguate ed a fare fronte alla pericolosità sociale dell'infermo o seminfermo di mente” (legge 30 maggio 2014, n. 81, gazzettaufficiale.it). | + | |
− | La misura di sicurezza | + | La gestione interna è di esclusiva competenza sanitaria, poiché afferenti al [[Dipartimento di Salute Mentale di Trieste|Dipartimento di Salute Mentale]] di competenza. Si tratta, a norma di legge, di strutture residenziali con funzioni terapeutico-riabilitative e socio-riabilitative, con permanenza transitoria ed eccezionale. Difatti, l'internamento in REMS è applicabile "solo nei casi in cui sono acquisiti elementi dai quali risulti che è la sola misura idonea ad assicurare cure adeguate ed a fare fronte alla pericolosità sociale dell'infermo o seminfermo di mente” (legge 30 maggio 2014, n. 81, gazzettaufficiale.it). |
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+ | La misura di sicurezza di restrizione della libertà viene applicata dalla magistratura italiana ai sensi della legge 30 maggio 2014, n. 81. Dal 1º aprile 2015, l'esecuzione delle misure di sicurezza negli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) e nelle case di cura e custodia è stata sostituita dall'esecuzione nelle REMS, come previsto dall'art. 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 – convertito in legge 17 febbraio 2012, n. 9 – relativo a interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri. | ||
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+ | La realtà delle REMS in Italia è dissimile e molto spesso grandemente problematica. |
Versione attuale delle 12:56, 23 nov 2022
La residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza, in acronimo REMS, in Italia, indica una struttura sanitaria di accoglienza per gli autori di reato che sono stati giudicati completamente incapaci di intendere e di volere e dunque non sottoposti a processo.
La gestione interna è di esclusiva competenza sanitaria, poiché afferenti al Dipartimento di Salute Mentale di competenza. Si tratta, a norma di legge, di strutture residenziali con funzioni terapeutico-riabilitative e socio-riabilitative, con permanenza transitoria ed eccezionale. Difatti, l'internamento in REMS è applicabile "solo nei casi in cui sono acquisiti elementi dai quali risulti che è la sola misura idonea ad assicurare cure adeguate ed a fare fronte alla pericolosità sociale dell'infermo o seminfermo di mente” (legge 30 maggio 2014, n. 81, gazzettaufficiale.it).
La misura di sicurezza di restrizione della libertà viene applicata dalla magistratura italiana ai sensi della legge 30 maggio 2014, n. 81. Dal 1º aprile 2015, l'esecuzione delle misure di sicurezza negli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) e nelle case di cura e custodia è stata sostituita dall'esecuzione nelle REMS, come previsto dall'art. 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 – convertito in legge 17 febbraio 2012, n. 9 – relativo a interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri.
La realtà delle REMS in Italia è dissimile e molto spesso grandemente problematica.