Differenze tra le versioni di "Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO)"

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Il trattamento sanitario obbligatorio (abbreviato con la sigla TSO) è un trattamento di natura sanitaria, applicato in Italia, in cui una persona viene sottoposta a cure mediche a prescindere dalla sua volontà; esso è regolamentato dall'articolo 33 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978 «Norme per gli accertamenti ed i trattamenti sanitari volontari e obbligatori», in sostituzione della precedente [[Legge 13 maggio 1978, n. 180 "Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori"|Legge n. 180]] del 13 maggio dello stesso anno (la Legge Basaglia).
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Il trattamento sanitario obbligatorio (abbreviato con la sigla T.S.O.) è un trattamento di natura sanitaria, applicato in Italia, in cui una persona viene sottoposta a cure mediche a prescindere dalla sua volontà; esso è regolamentato dall'articolo 33 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978 «Norme per gli accertamenti ed i trattamenti sanitari volontari e obbligatori», in sostituzione della precedente legge n. 180 del 13 maggio dello stesso anno (la Legge Basaglia).
È un atto composito, di tipo medico e giuridico, che consente l'effettuazione di determinati accertamenti e terapie. Risulta frequentemente attuato in ambito psichiatrico, qualora un soggetto affetto da malattia mentale che, anche se in presenza di alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, rifiuti il trattamento (solitamente per mancanza di consapevolezza di malattia).
 
  
Il trattamento sanitario obbligatorio implica nella sua attuazione complessi risvolti giuridici, e quando si applica in psichiatria anche possibili conseguenze psicologiche e fisiche. Oltre che in psichiatria, il trattamento sanitario obbligatorio può essere attuato in alcuni particolari contesti legati alla prevenzione delle malattie infettive e veneree o alle malattie professionali.
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È un atto composito, di tipo medico e giuridico, che consente l'effettuazione di determinati accertamenti e terapie. Risulta frequentemente attuato in ambito psichiatrico, qualora un soggetto affetto da malattia mentale che, anche se in presenza di alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, rifiuti il trattamento (solitamente per mancanza di consapevolezza di malattia). Il trattamento sanitario obbligatorio implica nella sua attuazione complessi risvolti giuridici, e quando si applica in psichiatria anche possibili conseguenze psicologiche e fisiche. Oltre che in psichiatria, il TSO può essere attuato in alcuni particolari contesti legati alla prevenzione delle malattie infettive e veneree o alle malattie professionali.
  
Il concetto di TSO psichiatrico basato su valutazioni di gravità clinica e di urgenza e, quindi, inteso come una procedura esclusivamente finalizzata alla tutela della salute e della sicurezza del paziente, ha sostituito la precedente normativa del 1904 riguardante il "ricovero coatto" (legge n. 36/1904), basato sul concetto di "pericolosità per sé e per gli altri e/o pubblico scandalo", concetto maggiormente orientato verso la difesa sociale. Viene disposto dal sindaco del Comune presso il quale si trova il paziente, su proposta motivata di due medici, di cui almeno uno appartenente all’azienda sanitaria territoriale del Comune stesso; può essere eseguito sia in ambito ospedaliero sia presso l'abitazione o altra sede. La procedura impone la convalida del provvedimento del sindaco da parte del giudice tutelare di competenza.
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Il concetto di T.S.O. psichiatrico basato su valutazioni di gravità clinica e di urgenza e, quindi, inteso come una procedura esclusivamente finalizzata alla tutela della salute e della sicurezza del paziente, ha sostituito la precedente normativa del 1904 riguardante il "ricovero coatto" (legge n. 36/1904), basato sul concetto di "pericolosità per sé e per gli altri e/o pubblico scandalo", concetto maggiormente orientato verso la difesa sociale.
  
Il TSO si deve svolgere nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici e può essere trasformato, in qualunque momento, in ricovero volontario su richiesta del paziente; viene mantenuto anche, per quanto possibile, il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura. Ha una durata massima di sette giorni, ma può essere prorogato più volte, qualora vi sia la necessità, con una richiesta di prolungamento da parte del sanitario che ha in cura il soggetto diretta al sindaco del Comune che ha firmato l'ordinanza (art. 3, legge n. 180/1978).
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Il T.S.O. viene disposto dal sindaco del Comune presso il quale si trova il paziente, su proposta motivata di due medici, di cui almeno uno appartenente all’azienda sanitaria territoriale del Comune stesso; può essere eseguito sia in ambito ospedaliero sia presso l'abitazione o altra sede. La procedura impone, infine, la convalida del provvedimento del sindaco da parte del giudice tutelare di competenza.
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Il T.S.O., che si deve svolgere nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici, può essere trasformato, in qualunque momento, in ricovero volontario su richiesta del paziente; viene mantenuto anche, per quanto possibile, il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura.  
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Il T.S.O. ha una durata massima di sette giorni, ma può essere prorogato più volte, qualora vi sia la necessità, con una richiesta di prolungamento da parte del sanitario che ha in cura il soggetto diretta al sindaco del Comune che ha firmato l'ordinanza (art. 3, legge n. 180/1978).
  
 
Oggigiorno l’utilizzo del TSO nei reparti psichiatrici è sorvegliato alla luce del principio costituzionale sancito dall’articolo 32 della Costituzione Italiana: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”
 
Oggigiorno l’utilizzo del TSO nei reparti psichiatrici è sorvegliato alla luce del principio costituzionale sancito dall’articolo 32 della Costituzione Italiana: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”

Versione attuale delle 08:27, 25 ott 2023

Il trattamento sanitario obbligatorio (abbreviato con la sigla T.S.O.) è un trattamento di natura sanitaria, applicato in Italia, in cui una persona viene sottoposta a cure mediche a prescindere dalla sua volontà; esso è regolamentato dall'articolo 33 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978 «Norme per gli accertamenti ed i trattamenti sanitari volontari e obbligatori», in sostituzione della precedente legge n. 180 del 13 maggio dello stesso anno (la Legge Basaglia).

È un atto composito, di tipo medico e giuridico, che consente l'effettuazione di determinati accertamenti e terapie. Risulta frequentemente attuato in ambito psichiatrico, qualora un soggetto affetto da malattia mentale che, anche se in presenza di alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, rifiuti il trattamento (solitamente per mancanza di consapevolezza di malattia). Il trattamento sanitario obbligatorio implica nella sua attuazione complessi risvolti giuridici, e quando si applica in psichiatria anche possibili conseguenze psicologiche e fisiche. Oltre che in psichiatria, il TSO può essere attuato in alcuni particolari contesti legati alla prevenzione delle malattie infettive e veneree o alle malattie professionali.

Il concetto di T.S.O. psichiatrico basato su valutazioni di gravità clinica e di urgenza e, quindi, inteso come una procedura esclusivamente finalizzata alla tutela della salute e della sicurezza del paziente, ha sostituito la precedente normativa del 1904 riguardante il "ricovero coatto" (legge n. 36/1904), basato sul concetto di "pericolosità per sé e per gli altri e/o pubblico scandalo", concetto maggiormente orientato verso la difesa sociale.

Il T.S.O. viene disposto dal sindaco del Comune presso il quale si trova il paziente, su proposta motivata di due medici, di cui almeno uno appartenente all’azienda sanitaria territoriale del Comune stesso; può essere eseguito sia in ambito ospedaliero sia presso l'abitazione o altra sede. La procedura impone, infine, la convalida del provvedimento del sindaco da parte del giudice tutelare di competenza.

Il T.S.O., che si deve svolgere nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici, può essere trasformato, in qualunque momento, in ricovero volontario su richiesta del paziente; viene mantenuto anche, per quanto possibile, il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura.

Il T.S.O. ha una durata massima di sette giorni, ma può essere prorogato più volte, qualora vi sia la necessità, con una richiesta di prolungamento da parte del sanitario che ha in cura il soggetto diretta al sindaco del Comune che ha firmato l'ordinanza (art. 3, legge n. 180/1978).

Oggigiorno l’utilizzo del TSO nei reparti psichiatrici è sorvegliato alla luce del principio costituzionale sancito dall’articolo 32 della Costituzione Italiana: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”